Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia
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situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio
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L'affidamento familiare è disposto dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal
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minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della
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Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o
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attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena
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console italiano competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero
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ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.