Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
accertamento ed indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
altro accertamento e indagine opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.
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Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la
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provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni
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indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente
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o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua