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Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

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Stato 50 occorrenze

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il console del luogo ove risiede il minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana relativi al minore

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

L'indagine dovrà riguardare in particolare: a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Le indagini dovranno riguardare in particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia

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minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha

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Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un procedimento di adozione di un minore affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere

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Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

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L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la

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dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di

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Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se

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tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore

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Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il minore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare

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Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.

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Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto

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Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Competente a pronunciarsi sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.

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Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha

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, quando nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo

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Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno all'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che

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L'affidatario deve agevolare rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

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A seguito della opposizione, il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al minore e fissa con decreto l'udienza di

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Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore provvisorio.

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Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini.

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In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

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I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al

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Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti

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I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.

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ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.

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I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7: a) da persone unite al minore

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Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.

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Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con

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in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.

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l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali

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relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

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l'audizione non comporti pregiudizio per il minore.

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Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8

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Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di

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Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di

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di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.

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, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

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Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta

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