Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
giudice da lui delegato.
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personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.
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servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
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ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su istanza del pubblico ministero.
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dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può
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attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena
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la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato.
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Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di