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Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

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Stato 31 occorrenze

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

La situazione di abbandono può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Gli istituti di assistenza pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità

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giudice da lui delegato.

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giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali

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La liquidazione delle spese, delle competenze e degli onorari viene effettuata dal giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore

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rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

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personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice da lui delegato.

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Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario

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definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale

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Il presidente o il giudice delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione degli alimenti a carico

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L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si

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dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di

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opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve

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tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore

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I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i

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la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sè o ad un giudice da lui delegato.

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un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i

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Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di

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l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita

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attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a

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oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato

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abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi

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