Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Avverso la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
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Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui
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Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro
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Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla
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giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
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sullo stato di adottabilità dinanzi allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla notificazione.
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Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente o il curatore speciale possono con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla
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comparizione dinanzi al tribunale da tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente
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; questa deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero
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. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo
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oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicato all'ufficiale di stato