Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Disposizioni generali
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
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Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.
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Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.
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Si applicano al presente capo le disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
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Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
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Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
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Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza
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applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.
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In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i
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Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di
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Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli
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osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
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modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
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Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: « Sono di competenza del tribunale per