Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Della dichiarazione di adozione
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Della dichiarazione di adottabilità
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo, il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione
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I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità
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La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro
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La dichiarazione di efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale
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Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari
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Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione
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La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, sentito
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è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30; b) che il provvedimento straniero è
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giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione dello stato di