Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.
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Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.
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Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8
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Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni
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Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma
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Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
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Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli
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Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
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Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.
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Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
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Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione
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Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o
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Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.
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Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
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Il presidente del tribunale per i minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo precedente, dispone di
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Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.
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Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
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Al decreto relativo all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
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Il tribunale verifica: 1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44; 2) se l'adozione realizza il preminente interesse del minore.
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Il provvedimento di affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui
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il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere
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Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto presso cui il
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I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7: a) da persone unite al minore
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Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
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Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o
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Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie
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Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso
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Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza
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di cui all'articolo 18.
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Il nulla osta è concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di carattere eccezionale, non sia possibile
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Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza
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La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso
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Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale
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Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la
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In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un
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Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza e di
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I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili
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Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario
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Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere
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Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile notizia in ordine alla
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si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.
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applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
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Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente
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contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.
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delle condizioni di cui all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore nel paese di origine.
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esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.
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qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26.
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Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il
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consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.