Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero è competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il
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Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.
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Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
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Il minore di nazionalità straniera adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.
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Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
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Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
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Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici
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I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del distretto la dichiarazione di idoneità
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Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi.
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Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con
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Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al
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Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla
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I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più
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situazione del minore e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.
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Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta
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Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con
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L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano
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Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi cittadini italiani
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Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione
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Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al
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è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30; b) che il provvedimento straniero è
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Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno all'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che
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compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito