Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto
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giorno successivo a quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile per
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comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
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giorni dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
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Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante
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con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato
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. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo
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trascritto a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non
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fratelli. E' ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I