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Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

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Stato 41 occorrenze

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito dal seguente: « Sono di competenza del tribunale per

Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.

Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310

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L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

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Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.

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Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo 31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione

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La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

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indicate nel penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente

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Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini italiani residenti all'estero.

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Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome della famiglia di

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Nell'interesse del minore il termine di cui al primo comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con

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Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni straordinarie

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Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore.

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Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina di un tutore.

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In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un

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Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale

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La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori siano ricoverati presso

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Chiunque svolge opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con la

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La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni

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Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente, richiede, se necessario

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assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.

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si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo comma.

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Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono proporre ricorso avverso il provvedimento

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Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con

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esercitano la vigilanza di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.

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Nello stesso termine di cui al comma precedente uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente

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qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26.

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articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.

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Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma

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di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell'articolo 10.

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La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri

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L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente: « L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato

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La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi

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età del genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere

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ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel penultimo comma dell'articolo 15.

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Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto

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Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente: « Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in

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I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7: a) da persone unite al minore

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seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.

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Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia nello Stato di provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente quando accerta: a) che

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civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed

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