Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, il tribunale applica l'articolo 37.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
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Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
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Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di
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La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri
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La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi
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con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato