Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno
Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
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Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.
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In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.
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L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.
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La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia
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compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l'affidamento
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Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito.
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Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici
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Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
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Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore può, se opportuno, essere sentito, salvo che
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Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato
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L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal
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abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.
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all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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età perché sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
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abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi
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L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano
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Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza
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consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.
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Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il proprio consenso, che deve essere
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dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di
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Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
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tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore
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Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare
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anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
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Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al
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, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.
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Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non accompagnati dai genitori o da
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compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai
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L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di
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; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere rinnovata.