Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed al tutore.
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I discendenti degli adottanti o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
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L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.
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degli adottanti o affidatari.
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Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e sull'adottato o affiliato.
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Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome.
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La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti.
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Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'adozione entro trenta giorni dalla
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Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno
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familiare degli adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
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residenti nello Stato straniero il tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali delle località dove gli adottanti
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motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se ha compiuto gli
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preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i minorenni competente pronuncia il
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familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea
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Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia
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Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti
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è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi dell'articolo 30; b) che il provvedimento straniero è
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Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno all'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che