Legge 4 maggio 1983, n. 184 - Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi
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familiare degli adottanti; b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea
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Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
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Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
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Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
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L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. - Quando i fatti previsti
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Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
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In tutti i casi l'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.
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Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato
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Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in
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Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve essere manifestato
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L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo
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Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che
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servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
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Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli
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Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha
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La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia
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Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto
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Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza dell'adottato, dei suoi parenti