Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
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2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente
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9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci
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5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei
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richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
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6. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di
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conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in
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8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del
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3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di
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8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame
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1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo
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novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che
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, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto
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2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia
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7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta: a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due
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liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha
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necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente; f) prevedere che la responsabilità della società e
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sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e
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richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova