Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
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4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in
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4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.
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professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
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requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
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requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.
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12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con
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essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.
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requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.
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; c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.
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delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica
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7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni
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all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo; b) quando
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1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto
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il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per
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3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli
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secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti