Legge 31 dicembre 2012, n. 247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di
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dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi; c) per non più di sei mesi, in
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7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.
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3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non
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periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri
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diciotto mesi del periodo di tirocinio.
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) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto
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giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia
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procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti: a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti
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12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare