Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
La contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o successiva sarà limitata solo al periodo residuale fino a tale data.
Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
Al fine di pervenire alla omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza degli accordi è fissata al 31 dicembre 1983.
Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo
Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.
Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
mesi dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le quali e nei confronti delle quali il ricorso è proposto.