Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
Gli accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
Si applicano le regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10.
Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
Gli atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai princìpi della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e
Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
Le delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo
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le stesse si applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi.
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Gli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi
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Con norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia
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commi precedenti.
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Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto