Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente
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regionale, anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati nel successivo articolo 25.
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dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
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amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1
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del pubblico impiego, i princìpi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30
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Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché
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anche ai requisiti culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo, di ufficio o di organi e alle derivanti responsabilità
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ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di
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tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.
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Per gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il
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la presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai
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funzionali uguali o assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale
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l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento nonché tutte le altre misure volte ad assicurare l'efficienza