Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
Art. 3.
Legge 29 marzo 1983, n. 93 - Legge quadro sul pubblico impiego.
L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi
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Possono essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il
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Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché
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In attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con
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concerne i criteri per l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, la disciplina dei carichi di lavoro, la formulazione di proposte per
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sensi dell'articolo 2, n. l; 3) l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 4) i criteri
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, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego; 3) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei
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coordinamento generale in materia di pubblico impiego; 3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei