Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.
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Per le abitazioni situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c) e d) del comma
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in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.
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Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 58
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per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.
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Il canone di cui agli articoli 12 e 24 si applica ai contratti previsti nell'articolo 58 dall'inizio del sesto anno a decorrere dalla entrata in
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coefficienti previsti nell'articolo 16 nei casi in cui il maggior costo riguardi il costo di produzione.
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dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di
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Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'articolo 29 e che, nel termine di sei mesi