Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Tale obbligo non ricorre inoltre quando il locatore non intende procedere al rinnovo della locazione per i motivi indicati all'articolo 29.
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Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con
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per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti.
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locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all'articolo precedente.
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Per i contratti prcvisti negli articoli 67, 70 e 71 il locatore può recedere in base ai motivi di cui all'articolo 29 e con il preavviso di cui
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l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro
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che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile per motivi di lavoro o di studio; b) alle locazioni relative ad alloggi costruiti a totale carico
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Il locatore che abbia ottenuto la disponibilità dell'immobile per uno dei motivi previsti dall'articolo 29 e che, nel termine di sei mesi