Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
(Durata della locazione)
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Del contratto di locazione
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
(Durata della locazione)
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
L'integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80 per cento dell'aumento del canone
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
(Sublocazione e cessione del contratto di locazione)
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione)
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
(Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale)
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
con avviso di ricevimento da inviarsi almeno sessanta giorni prima di tale scadenza, a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto di
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Le spese di registrazione del contratto di locazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Tale obbligo non ricorre inoltre quando il locatore non intende procedere al rinnovo della locazione per i motivi indicati all'articolo 29.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo sociale per l'integrazione dei canoni di locazione per i conduttori meno abbienti.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Le indennità previste dall'articolo 34 sono liquidate a favore di colui che risulta conduttore al momento della cessazione effettiva della locazione.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
e non soggetti a proroga legale, detraendosi, per la determinazione della durata prevista in detta disposizione, il periodo di locazione già trascorso
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Gli elementi che concorrono alla determinazione del canone di affitto, accertati dalle parti, vanno indicati nel contratto di locazione.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
La durata della locazione non può essere inferiore a nove anni se l'immobile, anche se ammobiliato, è adibito ad attività alberghiere.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Se è convenuta una durata inferiore o non è convenuta alcuna durata, la locazione si intende pattuita per la durata rispettivamente prevista nei
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Il contratto di locazione può essere stipulato per un periodo più breve qualora l'attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Per i primi tre anni dall'inizio della locazione il canone nelle misure contrattualmente stabilite non può essere aggiornato per eventuali variazioni
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Dall'inizio del terzo anno il canone di locazione è aggiornato in base alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
E' in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, soggetti a proroga secondo la legislazione vigente, si
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Per i primi due anni a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge il canone di locazione relativo ai contratti previsti nell'articolo 58
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile non intendendo locarlo a terzi, e, viceversa, lo abbia concesso in locazione entro i sei mesi successivi.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
L'obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
proroga, detraendosi, per la determinazione della durata prevista all'articolo 1, il tempo già trascorso dall'inizio della locazione o, in caso di
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad attività ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, nonché a sede di
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
canone di locazione per i conduttori meno abbienti.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Se la locazione ha carattere stagionale, il locatore è obbligato a locare l'immobile, per la medesima stagione dell'anno successivo, allo stesso
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
, gli adeguamenti del canone di locazione di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto di tutti gli altri elementi noti, salvo i conguagli
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Ai fini della determinazione del canone di locazione per gli immobili urbani ultimati dopo il 31 dicembre 1975, al costo base, determinato a norma
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Fino alla data suddetta il canone di locazione corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, può essere aumentato su
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo