Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Nel caso di opposizione del convenuto il giudice esperisce il tentativo di conciliazione.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Alla prima udienza, se il convenuto compare e non si oppone, il giudice ad istanza del locatore, pronunzia ordinanza di rilascio per la scadenza di
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Se il tentativo riesce viene redatto verbale che costituisce titolo esecutivo. In caso contrario o nella contumacia del convenuto si procede a norma
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Se l'immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all'uso convenuto, il canone
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
determinato una durata inferiore o hanno convenuto una locazione senza determinazione di tempo la durata si intende convenuta per quattro anni.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 del codice di procedura civile, ovvero rilevata d'ufficio dal giudice