Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
(Equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione)
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Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
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Il canone di locazione e sublocazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione non può superare il 3,85 per cento del valore locativo
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La durata della locazione avente per oggetto immobili urbani per uso abitazione non può essere inferiore a quattro anni. Se le parti hanno
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Per gli immobili adibiti ad uso d'abitazione il canone di locazione definito ai sensi degli articoli da 12 a 23 è aggiornato ogni anno in misura pari
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I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevedere, per un periodo di
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Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è
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I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si
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) quando, volendo disporre dell'immobile per abitazione propria, del coniuge o dei propri parenti in linea retta fino al secondo grado oppure quando
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dall'avvenuta consegna, non abbia adibito l'immobile ad abitazione propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, o non abbia adibito
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l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta; b) adibire l'immobile all'esercizio, in proprio o