Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Art. 27.
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Data a Roma, addì 27 luglio 1978
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Legge 27 luglio 1978, n. 392.
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Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.
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In caso di cessazione del rapporto di locazione relativo agli immobili di cui all'articolo 27, che non sia dovuta a risoluzione per inadempimento o
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comma dell'articolo 27.
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, rispettivamente per le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27 e per le attività alberghiere.
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Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge
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Per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova
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contratto nelle ipotesi previste dall'articolo 7 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 27 giugno 1967, n
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I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la
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l'immobile ad esercizio in proprio di una delle attività indicate all'articolo 27, ovvero non abbia rispettato i termini della concessione o quelli
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da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, di una delle attività indicate nell'articolo 27 o, se si tratta di pubbliche