Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Importazione temporanea.
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Esportazione temporanea.
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Espropriazione od occupazione temporanea di locali per la tutela degli interessi doganali.
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Le destinazioni doganali sono le seguenti: 1° - per le merci estere: a) l'importazione definitiva; b) l'importazione temporanea e la successiva
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Le merci da ammettere all'importazione temporanea ed alla successiva riesportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Le merci da ammettere all'esportazione temporanea ed alla successiva reimportazione, le norme e le condizioni alle quali tali operazioni vanno
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Le merci nazionali e nazionalizzate esportate sono considerate estere agli effetti di questa legge, eccetto il caso di esportazione temporanea e
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Si può procedere, per causa di pubblica utilità, all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali occorrenti per gli uffici e
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
L'esportazione temporanea può essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavorazioni e per la
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
L'importazione temporanea può essere consentita alle merci estere per determinate lavorazioni da eseguire nel Regno e per la successiva
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
la merce si trova in temporanea custodia o in deposito sotto diretta custodia della dogana, e salvi altri casi stabiliti nel regolamento per
Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di