Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro
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Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il
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L'esportazione temporanea può essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavorazioni e per la
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Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dalla linea doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purché siano
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Le merci nazionali e nazionalizzate esportate sono considerate estere agli effetti di questa legge, eccetto il caso di esportazione temporanea e
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Le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti doganali diconsi nazionalizzate e sono equiparate, agli effetti di questa legge, a quelle
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sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
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La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per
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trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.
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nazionalizzate, con navi di stazza netta non superiore a venti tonnellate. Egli deve provvedersi del « Lasciapassare per manifesto ». L'Amministrazioue può
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E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un
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Sono del pari considerate abbandonate, e rimangono a disposizione della dogana, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte in dogana e non
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riesportazione; c) la spedizione da una dogana all'altra; d) il transito; e) il deposito; 2° - per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini
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confine; b) è sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzioni » da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate
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Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « Lasciapassare di merci
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lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute