Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
« Manifesto di partenza » rilasciato dalle dogane nazionali.
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Spedizione di merci nazionali per via aerea nell'interno del Regno.
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E' considerata operazione di circolazione la spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da un luogo all'altro della frontiera, percorrendo un
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, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono
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Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro
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L'Amministrazione può prescindere dalla prova di arrivo delle merci esportate all'estero, eccetto il caso di esportazione di merci nazionali ammesse
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Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il
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Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dalla linea doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purché siano
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Le merci nazionali e nazionalizzate esportate sono considerate estere agli effetti di questa legge, eccetto il caso di esportazione temporanea e
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Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « Lasciapassare di merci
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nazionali, salvo che per esse sia altrimenti disposto.
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L'esportazione temporanea può essere consentita alle merci nazionali o nazionalizzate da sottoporre all'estero a determinate lavorazioni e per la
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Nel « Manifesto di partenza » devono essere inscritte tutte le merci che costituiscono il carico, tenendo distinte quelle estere da quelle nazionali
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sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
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Gli aeromobili esteri, che in virtù di convenzioni nazionali sono autorizzati ad attraversare lo spazio soggetto alla sovranità italiana, non sono
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La spedizione di merci nazionali o nazionalizzate per via aerea da un punto all'altro del Regno è sottoposta alle disposizioni doganali stabilite per
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trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.
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Il lido del mare, le sponde nazionali del lago di Lugano opposte a quelle estere, i confini con gli altri Stati costituiscono la linea doganale. Sono
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Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva
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E' dispensato dalla presentazione del « Manifesto di partenza » il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o
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Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore di
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Sono del pari considerate abbandonate, e rimangono a disposizione della dogana, le merci nazionali o nazionalizzate introdotte in dogana e non
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nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha
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Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate
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riesportazione; c) la spedizione da una dogana all'altra; d) il transito; e) il deposito; 2° - per le merci nazionali e per quelle nazionalizzate a termini
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confine; b) è sprovvisto del « Lasciapassare » o della « Bolletta di cauzioni » da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate
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spedizione, devono essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da « Bolletta di cauzione per merci nazionali ». La cauzione da prestare per
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Sono considerati fuori della linea doganale: le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra
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accompagnate, a norma degli articoli 58 e 88 le merci estere nel trasporto da una dogana all'altra per via di mare e le merci nazionali nel cabotaggio o
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lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute
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stazza netta non superiore a duecento tonnellate; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in