Legge 25 settembre 1940, n. 1424 - Legge doganale.
Se l'arrivo si verifica di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.
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Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate
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Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana entro ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'autorità
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L'Amministrazione può prescindere dalla prova di arrivo delle merci esportate all'estero, eccetto il caso di esportazione di merci nazionali ammesse
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all'arrivo degli aeromobili dall'estero ed alla loro partenza. In tali casi l'uscita dal Regno delle merci spedite in transito per via aerea è provata
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Se, invece, all'arrivo delle merci alla dogana di destinazione si trova una quantità maggiore o minore di quella indicata nella « Bolletta di
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causa per la quale l'approdo è stato effettuato, e qualunque sia la durata della permanenza della nave nel luogo di arrivo.
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Le merci in arrivo per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di confine. Se la dogana non è situata sulla linea doganale, le
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Trascorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo delle merci senza che, per fatto del proprietario, sia stata presentata la dichiarazione, o senza che la
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ritirate entro tre mesi dal loro arrivo, e le merci estere per le quali sono stati pagati i diritti di confine e che non sono ritirate, nello stesso termine
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dall'arrivo delle merci. Nello stesso termine deve pure essere presentata alle dogane interne la dichiarazione scritta delle merci introdotte negli