Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale.
La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui
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indicate le strutture a direzione universitaria e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni didattiche integrative di quelle
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, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.
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il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.
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e V del Titolo I e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1o gennaio 1979.
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veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e
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stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai
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diverse da quelle statali.
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Convenzioni analoghe a quelle previste per le cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente legge, potranno essere stipulate tra le
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diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede
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attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite
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attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste
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consorzi, nonché da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate
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) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto
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amministrazioni diverse da quelle statali, per le seguenti esigenze: a per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i
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41 o in quelle convenzionate a norma dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 129 del decreto del Presidente della
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nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
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all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti; v) l'organizzazione sanitaria militare
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in materia di sicurezza del lavoro; 17) garantire il necessario coordinamento fra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia