Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale.
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale.
Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali
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(Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali)
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Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.
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(Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi)
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Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali: a) i beni mobili ed immobili
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La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del
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E' affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei
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Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché
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Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e della ANCC le norme di cui all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei
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I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi, sono realizzati dalla gestione di liquidazione ai sensi
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I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di
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veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi.
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relativi accertamenti e certificazioni, nonché i beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse
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), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonché i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi
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personalità giuridica; con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in atto
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attribuiti alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a
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interessate, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, i beni mobili ed
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, compreso quello il cui rapporto è regolato da convenzioni; b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese impegnate per la fornitura di beni e