Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - Istituzione del servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
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Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3.
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dagli articoli 3 e 7 della legge 29 giugno 1977, n. 349.
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la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'articolo 3.
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ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall'articolo 47, terzo comma, numero 3).
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sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 e alla ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonché
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dell'articolo 3.
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di provenienza alla data del trasferimento stesso, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3), dell'articolo 47.
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ambienti di vita e di lavoro; 3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione; 4
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dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello
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prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3; b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche
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commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali; 3
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di cui al secondo comma dell'articolo 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di
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lavoro; 3) la diagnosi e, la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata; 4) la riabilitazione degli stati di
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promozioni e dei concorsi; 2 criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale; 3 criteri generali per la
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prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria; 3) predisporre bilanci e
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) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; 3) definire le tabelle di equiparazione per il personale
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comma del presente articolo; 3) i bilanci devono recare analitiche previsioni tanto in termini di competenze quanto in termini di cassa; 4) i predetti
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unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali; 3) l'accesso alla
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diretta dei lavoratori; 3) prevedere l'istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale; 4) prevedere la