Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.
naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi
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figlio, legittimo o naturale, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli, legittimi o
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separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta
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famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato ».
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dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di
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. Imprescrittibilità. - L'azione per contestare la legittimità spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse
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fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il
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nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si
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diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della
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potestà spetta ad entrambi ».
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prescritto dall'articolo 147. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il
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all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a lui ».
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rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all'altro genitore ».
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decisioni pregiudizievoli al loro interesse. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati