Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.
separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata
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meno che la nullità della sostituzione non sia stata già pronunziata con sentenza passata in giudicato.
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legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione.
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codice si esegue senza spese. L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresì annotata in margine all'iscrizione del decreto
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addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non
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del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni
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proprie sostanze e capacità di lavoro. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la
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accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con
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o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applica nei confronti del coniuge a cui con sentenza passata in giudicato è stata
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matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in
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già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del
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atti dal tribunale, delibera in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. In ogni caso la sentenza che accoglie la domanda è annotata in calce
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malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l'esistenza di una sentenza di
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di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo
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chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di
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ministero, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante. Il riconoscimento non può essere
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all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi