Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.
L'articolo 107 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 107 - Forma della celebrazione. - Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale
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succedono i figli legittimi e i naturali, in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».
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accordi intervenuti fra le parti in sede di separazione consensuale omologata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
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litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento. Se una delle parti è minore o interdetta, l'azione è proposta in contraddittorio con un curatore
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, anteriori o successive al matrimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle
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legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa
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del figlio non siano stati esclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con convenzione tra le parti interessate o non siano trascorsi tre anni
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intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali ».
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, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine
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figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto
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divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, è effettuata in parti uguali. Si applica il terzo comma dell'articolo 537 ».
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le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti ».
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riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli legittimi e naturali. I figli legittimi possono soddisfare in denaro o