Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia.
L'articolo 279 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 279 - Responsabilità per il mantenimento e l'educazione. - In ogni caso in cui non
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mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui ».
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mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni ».
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codice civile per l'educazione dei figli e per l'amministrazione dei beni e non possono essere iniziate o proseguite azioni per l'inosservanza delle
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l'educazione di quest'ultimo ».
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cui ha provveduto al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione del minore, sulle condizioni fisiche, morali ed intellettuali di questo. Deve
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mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse
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diritto al mantenimento, all'istruzione e alla educazione, a norma dell'articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all'ammontare della rendita della
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recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
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, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi. Il coniuge cui sono affidati i figli, salva
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quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di
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genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore ».
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l'ulteriore educazione del minore ».
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l'usufrutto dei beni del figlio. I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli. Non sono soggetti
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stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto