Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Titolo VI.
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l'indicazione in lettere
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In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari ed un Consiglio notarile.
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Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.
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Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie
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, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.
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spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.
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censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di
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Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi
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richiede la copia vi abbia rinunziato, in questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli
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per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.
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delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.
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condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.
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consecutivi, senza che vi abbiano data causa avvenimenti straordinari o transitori, l'archivio sarà soppresso con decreto Reale, previo parere del Consiglio