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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

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Regno d'Italia 19 occorrenze

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Se anno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza di testimoni.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non

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Non sono testimoni idonei i ciechi, i muti, i sordi, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 23, il coniuge

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I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare

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Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si

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di rinunziare di ciomune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

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La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme

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dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra

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testimoni, il notaro deve: 1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere; 2° portare le variazioni od

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del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due

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di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti. Se le parti od alcune di esse intervengono

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ricevuto; 6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

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