Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'articolo 64.
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Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.
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Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.
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Anche di tale sigillo deve lasciarsi impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.
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Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finché dura tale cessazione.
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Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna « Osservazioni » del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono
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Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro
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Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà
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Tale termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso ministro
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debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.
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Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e
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Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale
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Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa
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di rinunziare di ciomune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.
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Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel
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essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si fara menzione nell'atto; 9° la menzione che l'atto