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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

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Regno d'Italia 20 occorrenze

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all'ufficio notarile, rimozione, sospensione o destituzione.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'art. 43.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono: 1° l'avvertimento; 2° la censura; 3° l'ammenda; 4° la sospensione; 5° la

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio

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sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione o sospensione del

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti

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L. 400 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro

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È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro: 1° che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26; 2° che contravviene alle

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

È punito con la destituzione: il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo

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stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo

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