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Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

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Regno d'Italia 18 occorrenze

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna « Osservazioni » del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha il suo ufficio

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e

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tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

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del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si

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dei repertori, e col primo giorno del mese successivo comincieranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio.

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge

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atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art

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, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.

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si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo

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pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine

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repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64; 5° che è recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà: 1° il numero progressivo; 2° la data dell'atto e dell'autenticazione e

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repertorio di cui nell'articolo 65; 4° gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel regno, semprechè non siano

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