Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori
Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di
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Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
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Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti
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i repertori, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.
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tutti gli atti, i repertori e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita
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Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.
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I notari rimossi o dispensati, che siano riammessi all'esercizio nello stesso distretto, riprenderanno dall'archivio notarile i registri, i repertori
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Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli
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Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertori di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà
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Per la consegna degli atti e dei repertori al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o
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originali ed i repertori debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro
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In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertori, nella riscossione
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Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertori e registri che le leggi gli fanno obbligo di
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dei repertori, e col primo giorno del mese successivo comincieranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio.
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Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al
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La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il
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aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e
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Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli
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Le ispezioni saranno eseguite: 1° agli atti e repertori dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato
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occasione di malattie epidemiche o contagiose; il notaro che dolosamente non ha conservato i repertori o gli atti da lui ricevuti o presso di lui
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accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto; 6° provvedersi dall'archivio dei repertori indicati nell'articolo 62; 7° adempiere agli altri
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già depositate presso un notaio esercente; 5° i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente