Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaro.
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Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.
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Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
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Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.
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quello della restituzione.
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Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi
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Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al
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Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaro
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Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie
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allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
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notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.
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Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il
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Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico Ministero. Qualora il
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pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine
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di Stato, ed aggregato a quello di altro distretto, a meno che i Comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la
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Comune non dovrà superare quello attualmente assegnatogli.
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e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.