Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in
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Il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.
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Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.
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Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.
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Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza di testimoni.
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Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.
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Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera.
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parti.
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Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti
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L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.
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Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.
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di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti. Se le parti od alcune di esse intervengono
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parte o delle parti.
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essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
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Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono
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Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido
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del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.
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Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato
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Non sono testimoni idonei i ciechi, i muti, i sordi, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 23, il coniuge
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Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo
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Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si
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Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà
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Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o
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legge o a richiesta delle parti.
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Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta
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sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti
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Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei
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Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti
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l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto; 3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato; 4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la
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; 2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo
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ricevuto; 6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.
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stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti; 2° ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale; 3° ricevere le