Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme
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L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da
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Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non
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Il notaro dovrà apporre infine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese
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Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie
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Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi
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Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o
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consigliere da esso delegato e dal pretore, dal notaro o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene
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e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più
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dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra
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esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui
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originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.
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procura dete rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in oopia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante