Legge 16 febbraio 1913 n. 89 - Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili.
impiegato negli archivi, o come praticante o amanuense negli uffici notarili.
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La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli articoli precedenti, è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero o d'ufficio
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Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.
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Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.
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Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.
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Negli archivi di ultima categoria potrà essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivista, di archivista un sottoarchivista e
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Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del
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, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.
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Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge
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Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati: a) essere cittadino italiano
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, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.
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La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonché di quelli di autenticazione delle firme
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, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.
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devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma
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valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.
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Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve: 1° dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti; 2° prestare
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procura dete rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in oopia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante
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trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie; 4° procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria: a